potenza

Non finisce qui la bagarre tra il Potenza e la direzione di gara per il match contro il Catania. Dopo il comunicato al vetriolo della società lucana, sono state rese note le sanzioni decise dal giudice sportivo Stefano Palazzi. Grazie all’assistenza del Rappresentante dell’A.I.A. Marco Ravaglioli si è giunto oggi alla deliberazione finale. Si tratta di tremila euro di multa per il Potenza, mentre un’altra sanzione è diretta al numero uno rossoblù Antonio Caiata.

Continua il botta e risposta tra Potenza e Catania: il comunicato dei lucani

IL DISPOSITIVO DELLA MULTA INFLITTA AL POTENZA E AL PRESIDENTE CAIATA

Di seguito riportiamo il testo integrale della deliberazione che infligge la sanzione disciplinare alla società Potenza e al presidente rossoblù Antonio Caiata:

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’ AMMENDA € 3000 POTENZA

per avere alcune persone [due quanto alla contestazione sub A) e una decina quanto alla contestazione sub B)] non identificate e non inserite in distinta ma riconducibili alla società Potenza, al termine della gara, introducendosi prima sul terreno di gioco e poi nell’area spogliatoi, senza averne titolo:

A) tenuto una condotta ingiuriosa, irriguardosa, aggressiva e minacciosa nei confronti dell’arbitro in quanto, unitamente a CAIATA Salvatore, si dirigevano verso di lui in modo minaccioso, lo aggredivano verbalmente, lo insultavano e contestavano il suo operato; e, subito dopo, sempre unitamente a CAIATA Salvatore, inseguivano l’arbitro mentre questi si dirigeva verso il suo spogliatoio, continuavano a tenere le medesime condotte sopra descritte e tentavano di avere un contatto fisico con lo stesso;

B) tenuto, unitamente a CAIATA Salvatore, una condotta aggressiva e non corretta nei confronti di tesserati della Società avversaria in quanto correvano verso di loro in modo aggressivo, li aggredivano verbalmente e li spintonavano; fra gli altri, spintonavano ripetutamente un dirigente avversario tentando di avere un contatto fisico con lo stesso, senza riuscirvi per l’intervento di tesserati delle due Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione, valutata la gravità delle condotte tenute (r. arbitrale, r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica)

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