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Serie B, le motivazioni del Tar: la situazione di Lecco e Reggina

Nella giornata di oggi sono state rese note le motivazioni del Tar del Lazio in seguito ai ricorsi di Reggina e Lecco per la loro riammissione al campionato di Serie B, negata in un secondo momento anche dal Collegio di Garanzia del CONI. Se per il Lecco è stata riconosciuta la buona fede nella problematica della scelta dello stadio a causa del poco tempo a disposizione dei lombardi, per la Reggina non c’è stato comunque niente da fare, costringendo gli amaranto a ricorrere al Consiglio di Stato, che si pronuncerà il 28 e il 29 agosto, ormai a campionato iniziato.

Serie B, Lecco si e Reggina no: le motivazioni del Tar del Lazio

Ai nostri fini è sufficiente considerare il fatto – sostanzialmente incontestato – che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023. Con questa frase, il Tar del Lazio scagiona il Lecco dalle incongruenze presenti nella domanda di iscrizione alla prossima Serie B, per via del poco tempo tra la finale playoff di ritorno vinta contro il Foggia e il termine ultimo per l’iscrizione alla prossima serie cadetta. Riammesso il Lecco, esce nuovamente fuori dunque il Perugia, che andrà con la Reggina a fare ricorso al Consiglio di Stato del 28 e del 29 agosto. Le motivazioni del Tar del Lazio sembrerebbero però inderogabili: è molto difficile che il Perugia riottenga il posto che gli ha sottratto, probabilmente in maniera definitiva, la squadra di Di Nunno.

La situazione della Reggina

Per la Reggina, la situazione è più tetra. Il Tar si è pronunciato in maniera molto chiara: “La risoluzione della questione, sottende quella, più ampia, concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica”.

“Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo“. In sintesi, la mancata risposta della Reggina ai pagamenti fino al 5 luglio è la principale causa della bocciatura della domanda di iscrizione della squadra calabra, che non ha saputo dare giustificazioni in merito.

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