Braglia

Stangata per l’Avellino di Piero Braglia. Il giudice Sportivo ha appena emesso le sue sentenze dopo il turno di campionato appena concluso. Tante multe e squalifiche; la più cospicua è quella inflitta agli irpini per motivi legati all’ordine pubblico e alla discriminazione razziale, come spiegato dal comunicato emesso pochi minuti fa dalla Lega. Un turno di squalifica anche per Piero Braglia, tecnico dei campani.

Avellino, 5000 euro di multa

AMMENDA € 5000 AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: I – nell’avere, prima dell’inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala; II – nell’avere, prima dell’inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza; III – nell’avere, al 43°circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza; B) per avere i suoi sostenitori, al 18°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.)”.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MADDALONI MASSIMILIANO (SIENA) per aver pronunciato un’espressione blasfema all’80°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

RAMPULLA MICHELANGELO (SIENA) 130/317 per aver pronunciato un’espressione blasfema all’80°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) CUDINIMIRKO (CAMPOBASSO) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 59°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE) per aver pronunciato in un unico contesto due espressioni blasfeme al 91°circa mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAGLIA PIERO (AVELLINO).

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