La casa è la prima preoccupazione per ognuno di noi: il Governo ne è ben consapevole, ed è per questo che nel Decreto Cura Italia annunciato qualche ora fa dal Premier Conte insieme ai Ministri Gualtieri e Catalfo ha stanziato delle misure per aiutare gli italiani in difficoltà con i mutui a causa del Coronavirus.

Ciò che non è stato chiarissimo ad primo ascolto, però, è chi avrà diritto alla sospensione del mutuo e chi no, e soprattutto se tale sospensione vale anche per gli affitti e in che modalità.

Proviamo dunque a fare un po’ di chiarezza sul tema. In Italia esiste già dal 2008 la possibilità di sospendere il mutuo nel caso in cui il mutuario non sia in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, tramite una domanda da inoltrare al proprio istituto bancario di riferimento che valuta la validità della richiesta in concerto con la Consap.

Fino a questo momento potevano aderire a questa possibilità soltanto le persone e le imprese con un mutuo di massimo 250.000€ e un ISEE di massimo 30.000€, ma con il Decreto Cura Italia il limite di ISEE è stato abolito. Il provvedimento firmato da Conte prevede la sospensione dei mutui ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che hanno registrato dopo il 21 febbraio un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Il Decreto accorcia di molto le tempistiche per la sospensione del pagamento del mutuo, dal momento che una serie di passaggi burocratici sono stati eliminati vista l’emergenza del provvedimento.

E per quanto riguarda gli affitti? In tal senso la questione sugli aiuti agli affittuari o ai locatori è ancora tutta da definire. Roberto Gualtieri ha dichiarato che si stanno studiando “delle misure che prendano in considerazione le possibili difficoltà nel pagare il canone mensile nei tempi previsti dal contratto”. Però resta da valutare l’impatto negativo per i locatori “che dovrebbero pagare le imposte sulle rate dell’affitto che non possono riscuotere”.

Se per gli immobili d’abitazione la questione è ancora in divenire, per quanto riguarda il credito d’imposta dell’affitto dei negozi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

 

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