Come enuncia l’articolo 2051 del Codice Civile, che asserisce: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, sembra chiaro che il cittadino quindi, abbia piena potestà di chiedere il risarcimento dei danni causati da calamità naturale. Facciamo chiarezza.

In materia di evento calamitoso, quando sono in gioco la vita, i beni delle persone, la salute, l’ambiente, i beni culturali e ambientali, l’ordinamento italiano può rispondere in modalità diverse. Sicuramente però, le azioni ex post, cioè quelle che scattano dopo la calamità, sono a riparazione e di piena responsabilità del Comune di appartenenza. Tali azioni, fanno capo allo stato e agli enti pubblici in quanto trovano giustificazione nel principio di solidarietà sancito dalla Costituzione italiana e dai trattati dell’Unione europea e sono finanziate dalla fiscalità generale.

Tuttavia però, se viene dimostrato dal Comune che il fatto fortuito non poteva essere evitato, il cittadino non ha diritto ad alcun tipo di risarcimento eccetto se viene data prova della mancata manutenzione da parte dell’Ente Pubblico.

Accertato tutto questo, bisogna documentare i danni subiti attraverso rilievi fotografici (macchine fotografiche digitali o smartphone) e esibire prove. Dopo ciò, sarà necessario fare una serie di foto (preferibilmente con data annessa) all’oggetto/bene in questione, evidenziando i vari danni provocati.

Arrivati a questo punto sarà opportuno scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno, da indirizzare al Comune della località di residenza oppure recapitarla direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. All’interno di questa dovrà essere specificato: “richiesta di risarcimento danni causati da calamità naturale”.

In sintesi, è essenziale fornire tutti quei dati che sono utili rispetto l’evento in oggetto, descrivendo nel particolare il tipo di immobile che ha subito i danni, il tipo di danno, redigendo un elenco molto dettagliato al quale si allegheranno le fotografie.

Nel caso in cui sia stato necessario effettuare dei lavori preventivi ed urgenti dovuti a danni gravi, si allegheranno le eventuali fatture per mostrare le spese sostenute.

La parola definitiva spetterà alla giurisprudenza che stabilirà se esistono le condizioni per ricevere il risarcimento dei danni subiti.

Anna Follari

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