Sembra proprio una storia infinita quella iniziata lo scorso anno dopo la finale playoff di Frosinone.
Da allora è iniziato l’iter giudiziario della società rosanero, vittima a suo giudizio di condotte antisportive durante la partita.
Tema del ricorso la sentenza di marzo della Corte Sportiva di Appello
con cui si rigettavano le richieste del Palermo e si confermavano le sanzioni già addebitate al Frosinone.
Diversi livelli di giustizia sportiva affrontati ed oggi, attraverso un comunicato ufficiale del Coni, apprendiamo che “L’US Città di Palermo ricorre contro il Frosinone Calcio e la FIGC”.
Questo il testo originale
“Il Collegio di Garanzia ha ricevuto anche il ricorso presentato dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 124/CSA del 9 aprile 2019 (dispositivo) e n. 147/CFA del 15 maggio 2019 (motivazioni), con cui, in sede di secondo rinvio, la CSA ha rigettato le domande formulate dalla U.S. Palermo ed ha confermato la natura e la misura delle sanzioni già irrogate alla società Frosinone Calcio.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
A) ritenere e dichiarare l’ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI;
B) accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
C) revocare e/o annullare la decisione ivi impugnata della Corte Sportiva di Appello e, per l’effetto:
D) ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della
norma di cui all’art. 17, comma 1, C.G.S. FIGC e per violazione dei principi di dirittoenunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI con le decisioni n. 56/2018 e n. 17/2019 e, conseguentemente, sanzionare la Frosinone Calcio S.r.l. con la perdita della gara disputata in data 16.06.2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, C.G.S. F.I.G.C., ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a tre, comunque con effetto nella stagione sportiva 2017/2018;
E) non omologare, comunque, il risultato della partita del 16.06.2018;
F) previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., non
omologare e/o annullare il risultato della partita del 16.06.2018 ed ordinare la ripetizione della stessa;G) in virtù della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018, ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co. 1.3, C.G.S., trattandosi di condotta gravemente antisportiva. “
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