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Serie B, Giudice Sportivo 8a giornata: ammenda per il Palermo

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Serie B, Giudice Sportivo 8a giornata: ammenda per il Palermo

Va in archivio un’altra giornata di Serie B. Dopo l’ottavo turno del campionato cadetto, sono diversi i casi esaminati dal Giudice Sportivo, e tra questi è presente un’ammenda che riguarda da vicino il Palermo. Ecco la nota del Giudice Sportivo, pubblicata sul sito della Lega B.

Serie B, Giudice Sportivo: le decisioni

“Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata andata i sostenitori
delle Società Bari, Catanzaro, Juve Stabia, Mantova, Pescara, Reggiana, Südtirol, Virtus Entella
hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo
ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi,
fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

L’ammenda per il Palermo

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo,
lanciato due bottigliette in plastica nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato
due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo,
lanciato due bicchieri pieni d’acqua nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione
attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, in
reazione a una provocazione lanciato una bottiglietta in plastica nel settore occupato dalla tifoseria
avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

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