Dopo vari mesi di restrizioni tra zona arancione e una zona rossa che ha colpito soprattutto il capoluogo siciliano, da oggi la Sicilia respira una nuova ventata di libertà con l’ingresso in zona gialla.

Ma proprio questo passaggio è segnato da nuove regole rispetto al passato con nuove norme da seguire e rispettare soprattutto per bar e ristoranti, e per quanto concerne gli spostamenti.

In merito a questo punto sono infatti consentiti spostamenti sia in entrata che in uscita, dai territori, dalle 5 alle 22, ma fino al 15 giugno sarà consentito un solo spostamento una volta al giorno verso un’abitazione privata, in un massimo di 4 persone oltre ai minori di 14 anni conviventi.

RIAPERTURE E NORME DA SEGUIRE

In zona gialla riaprono bar, pasticcerie, gelaterie, pub e ristoranti; resta consentito il consumo al tavolo e non quello al bancone. La consumazione deve avvenire esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto del coprifuoco e delle norme di sicurezza.

L’apertura dei locali al chiuso, solo a pranzo, al momento è invece fissata dal decreto all’1 giugno. Senza limiti di orari è invece la consumazione all’interno di alberghi e strutture ricettive.

RIPARTE LA CULTURA

Rombo di motori dopo mesi di chiusura anche per musei, cinema, teatri, sale da concerto e tutti quegli spazi all’aperto. Obbligatoria la prenotazione e il rispetto della distanza di almeno un metro tra un posto e l’altro. La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque non possono esserci più di mille spettatori all’aperto e 500 al chiuso.

Anche lo sport all’aperto potrà essere praticato, compreso quello di contatto e di squadra, ma resta vietato l’utilizzo di spogliatoi. Motivo per cui l’utilizzo di palestre al chiuso è ancora off limits. Riaprono piscine all’aperto, stabilimenti balneari, bisognerà attendere il 1 Giugno per le palestre.

PRECISAZIONE REGOLE RISTORAZIONE

In un ordinanza disposta dal Presidente della Regione Musumeci,viene chiarito cosa s’intende per ristorazione all’aperto:

A fini interpretativi e ferme le ulteriori disposizioni e/o chiarimenti nazionali, con riferimento all’art. 4 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, secondo cui la ristorazione, nella zona gialla, può svolgersi “all’aperto”, si ritiene che, dal punto di vista urbanistico, per attività “all’aperto” possa intendersi quella svolta anche sotto i portici o tettoie o in luoghi con copertura mediante utilizzo di ombrelloni o similari” si legge nell’ordinanza regionale numero 57 del 14 maggio.

Inoltre, l’attività all’aperto – nell’ordinanza si legge – può svolgersi mediante l’utilizzo di una veranda o di un dehors, purché tali strutture siano aperte da almeno tre lati, in quanto diversamente si configurerebbe come un luogo chiuso dove non è consentito svolgere l’attività di ristorazione.

Nel caso di dehors e altre strutture con chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, tali chiusure devono restare totalmente aperte. Rientra nel concetto di esercizio all’aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es. muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamente aperti, fatto salvo l’ingombro dei sostegni senza funzione di chiusura laterale; in caso di pareti laterali costituite da finestroni scorrevoli e sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 50% della superficie delle pareti laterali dei tre lati finestrati”.

 

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