Palermo

Le decisioni del Giudice Sportivo , emesse al termine dell’ultimo turno di campionato vedono protagonisti il Palermo e un componente dello staffi di Silvio Baldini. Nel prossimo match, infatti, il vice allenatore Mauro Nardini, non sarà presente in panchina per squalifica, in seguito al suo atteggiamento tenuto nel corso della partita contro l’Avellino. A questo si aggiunge anche una multa di 1000 euro. Per quanto riguarda la società, invece, è chiamata a pagare una multa di 200 euro per alcuni cori dei tifosi rosanero, contro le Forze dell’Ordine. Infine viene anche emessa la squalifica per Francesco De Rose. Di seguito i provvedimenti emanati.

Il comunicato del Giudice Sportivo

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA’
AMMENDA

€ 3000 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti: 1- nell’aver lanciato, al 37°minuto del primo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, un bengala, senza nessuna conseguenza;
2 – nell’aver lanciato, al 10°minuto del primo tempo, al 22°ed al 37°minuto del
secondo tempo, dal settore curva ovest all’interno del recinto di gioco, tre fumogeni,
senza nessuna conseguenza;
3 – nell’aver lanciato, all’8°minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica pieno
d’acqua, dal settore distinti verso il lato destro della panchina del Bari, senza alcuna
conseguenza;
4 – nell’aver lanciato dal settore distinti, a fine gara, sette monetine e quattro
bottigliette di plastica piene d’acqua sul terreno di gioco e quattro bicchieri di plastica
pieni di birra in direzione della panchina del Bari, il tutto senza alcuna conseguenza.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerata la particolare pericolosità del lancio delle
monetine e delle bottigliette piene all’interno del terreno di gioco (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – nell’aver lanciato all’interno del terreno di gioco, al 12° ed al 22°minuto del primo
tempo e al 31° ed al 43°minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata
potenza, senza nessuna conseguenza;
2 – nell’avere, a fine gara, circa venticinque suoi sostenitori abbandonato il settore
curva est da loro occupato, scavalcato la recinzione e nell’essere entrati nell’area
circostante il terreno di gioco per festeggiare i loro calciatori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13.
comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze
dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver fatto esplodere nel settore curva ovest da loro occupato due
petardi di notevole potenza, in occasione del fischio di inizio della gara ed al
16°minuto. 247/602. Ritenuta la continuazione e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 RENATE per avere persone non identificate ma riferibili alla Società, al termine della
gara, danneggiato lo stipite e la porta che dà accesso allo spogliatoio occupato dalla
Società Renate, come da documentazione fotografica. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 200 PALERMO per avere i suoi sostenitori, al 35°minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi e provocatori nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetendoli tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.).

€ 200 FOGGIA per avere i suoi sostenitori presenti nel settore curva intonato cori oltraggiosi nei confronti di tifosi di una squadra avversaria, al 25°minuto del primo tempo,
all’11°ed al 40°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le parole intonate e le modalità complessive dei fatti (r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 1000 DI AMMENDA
NARDINI MAURO (PALERMO)
per aver pronunciato ripetutamente in diverse occasioni espressioni blasfeme, al 18°, al 26°, al 38°, al 43° al 47°minuto del secondo tempo ed a fine gara, mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
ALOI SALVATORE (AVELLINO)
PINTO GIOVANNI (CATANIA)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
SULJIC CAZIM (PIACENZA)
TASCONE SIMONE (TURRIS)
ZAMPA ENRICO (TURRIS)

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