Serie B, Giudice Sportivo: le decisioni dopo la 26a giornata
Va in archivio un’altra giornata di Serie B. Dopo il 26° turno del campionato cadetto, sono diversi i casi esaminati dal Giudice Sportivo. Per il Pescara è stato preso un solo provvedimento in vista della prossima sfida che vedrà contrapposti i biancazzurri ai rosanero di Inzaghi. Ecco la nota pubblicata sul sito della Lega B.
Serie B, Giudice Sportivo: le decisioni dopo la 26a giornata
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno i sostenitori
delle Società Bari, Carrarese, Cesena, Juve Stabia, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Venezia e
Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FROSINONE pere avere, suoi sostenitori, al 39° del primo tempo,
lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria
causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel
recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 22° del primo tempo, impedito l’ingresso
sul terreno di giuoco di persona non identificata che causava la sospensione della gara per circa un
minuto e mezzo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo,
lanciato due fumogeni sul terreno e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
lanciato alcune bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
TONOLI Daniel (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
114/319CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €1.500,00
ELIA Salvatore (Empoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area
di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FUSI Pietro (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Decima sanzione).
GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quinta sanzione).
LIMA PONTES Charlys Matheus (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MAGNINO Luca (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quinta sanzione).
PERROTTA Marco (Padova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
SOUNAS Dimitrios (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).
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